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VERSAMENTI CARTACEO F24

VERSAMENTI CARTACEO F24

Scritto in: Patronato|8 Ottobre 2014

Anche dal 1° ottobre si applica la deroga per il versamento cartaceo degli F24 precompilati dagli enti impositori (come l’Inps). Versamenti rateali di contributi in corso da parte di non titolari di Partita Iva.

Informiamo che l’Agenzia delle Entrate, nell’illustrare con propria circolare n. 27 del 19 settembre) l’entrata in vigore dal 1° ottobre 2014 delle nuove regole per il versamento telematico dei modelli F24, ha previsto che:
“La presentazione del modello F24 in forma cartacea è, inoltre, ammessa nei seguenti casi particolari. F24 precompilati dall’ente impositore: per evitare complicazioni per i contribuenti e possibili errori nella compilazione dei modelli F24, i contribuenti che utilizzano deleghe di pagamento precompilate, inviate dagli enti impositori (ad esempio Agenzia delle entrate, Comuni, etc.), con saldo finale superiore a 1.000,00 euro, possono presentare detti modelli in formato cartaceo presso gli sportelli degli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia, a condizione che non siano indicati crediti in compensazione”.

Ciò comporta che i contributi previdenziali ed assistenziali dei Cd e Iap che, come noto, sono predeterminati dall’Inps, anche se di importo superiore ai 1.000 euro, possono continuare ad essere versati in modalità cartacea presso gli sportelli bancari e postali, sia dai soggetti titolari di Partita Iva, sia da coloro che non lo sono, a condizione che siano versati senza alcuna compensazione.

Nella stessa circolare, l’Agenzia ha precisato che: “Tenuto conto che per numerosi contribuenti non titolari di partita Iva, alla data di entrata in vigore della disposizione in commento (1° ottobre 2014), sono in corso, per il corrente anno, versamenti rateali di tributi, contributi e altre entrate tramite modello F24 cartaceo, sarà possibile continuare a effettuare i versamenti delle rate successive utilizzando la medesima modalità, fino al 31 dicembre 2014, anche per importi superiori a 1.000,00 euro e/o utilizzando crediti in compensazione, oppure se il saldo del modello è pari a zero”.

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