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PER SVOLGERE L’ATTIVITA’ DI APICOLTORE

PER SVOLGERE L’ATTIVITA’ DI APICOLTORE

Scritto in: L'avvocato risponde|19 Febbraio 2016

Ho cessato l’attività di dipendente avendo maturato il diritto alla pensione. Vorrei esercitare come passatempo l’attività di apicoltore. Preciso che possiedo una giornata di bosco ceduo in cui vorrei collocare una decina di arnie.
Devo osservare qualche prescrizione?

L’attività di apicoltura è regolata dalla Legge 24 dicembre 2004 n. 313 che riconosce l’apicoltura come attività di interesse nazionale utile per la conservazione dell’ambiente naturale, dell’ecosistema e dell’agricoltura in generale.
La conduzione zootecnica delle api è considerata a tutti gli effetti attività agricola.
Sono considerati prodotti agricoli: il miele, la cera d’api, la pappa reale, il polline, il propoli, l’idromele e l’aceto di mele (art 2 L. 313/04).
La legge prevede espressamente che è considerato apicoltore chiunque detiene e conduce alveari; imprenditore apistico chiunque detiene e conduce alveari ai sensi dell’art. 2135 C.C..
La legge prevede, inoltre, che deve considerarsi apicoltore professionista chiunque conduce l’attività di imprenditore agricolo a titolo principale.
La sua attività deve considerarsi a livello amatoriale, quindi non è tenuto ad osservare particolari prescrizioni di carattere fiscale, specialmente se il prodotto viene usato per consumo familiare.
Qualora invece il prodotto dovesse essere commercializzato è tenuto ad osservare la normativa fiscale vigente per i piccoli produttori (a tal fine forse sarebbe opportuno che si rivolgesse ad una associazione agricola per la consulenza specifica e l’assistenza nella compilazione della documentazione tributaria).
Altro obbligo cui lei è tenuto è quello della denuncia ai servizi veterinari dell’azienda sanitaria competente della presenza e della collocazione degli alveari.
L’art. 6 della Legge 24 dicembre 2004 n. 313 prevede infatti l’obbligo a chiunque detenga apiari e/o alveari di farne denuncia ai servizi veterinari dell’azienda sanitaria competente (anche se l’omissione della denuncia non è sanzionata, ma comporta unicamente la decadenza dei benefici e degli incentivi previsti per il settore).
Infine le segnalo che l’apicoltore, anche se esercita l’attività a livello amatoriale, è tenuto ad osservare alcuni vincoli che sono fissati dal codice civile.
L’art. 896 bis C.C. prevede le distanze minime per la collocazione degli apiari. In particolare gli apiari devono essere collocati a non meno di 10 metri da strade di pubblico transito e a non meno di 5 metri da confini di proprietà pubbliche o private.
La legge prevede, altresì, che il rispetto delle distanze sopra citate non è obbligatorio se tra l’apiario e i luoghi ivi indicati esistono dislivelli di almeno 2 metri o se sono interposti, senza soluzione di continuità, muri, siepi o altri ripari idonei a non consentire il passaggio delle api.
Da ultimo le rammento che il codice civile all’art. 924 le consente la facoltà di introdursi nel fondo del vicino per inseguire lo sciame d’api che si è allontanato dall’arnia originaria.
Recita, infatti, la legge: “Il proprietario di sciami di api ha diritto d’inseguirli sul fondo altrui, ma deve indennità per il danno cagionato al fondo; se non li ha inseguiti entro due giorni o ha cessato durante due giorni d’inseguirli, può prenderli e ritenerli il proprietario del fondo”.

A cura dell’avvocato Giovanni Aimar

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