Dal 1° luglio 2018 scatta l’obbligo di pagamento delle retribuzioni esclusivamente attraverso una banca o un ufficio postale, con le modalità appositamente individuate dalla Legge di Bilancio 2018.
Sul piano sanzionatorio, nel caso di utilizzo di mezzi diversi da quelli espressamente previsti per il pagamento, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 €.
La Legge si applica a:
-
rapporti di lavoro subordinato;
-
collaborazioni coordinate e continuative;
-
contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci.
L’applicazione ai rapporti di lavoro subordinato è prevista “indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto”.
Pertanto, rientrano nell’applicazione tutte le tipologie contrattuali quali, i contratti a tempo determinato, a tempo parziale, di apprendistato, di lavoro intermittente.
Devono inoltre ritenersi esclusi, i compensi derivanti da borse di studio, tirocini, rapporti autonomi di natura occasionale.
RETRIBUZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO
L’obbligo riguarda i soggetti individuati, che corrispondono ai lavoratori la retribuzione.
I datori di lavoro o i committenti dovranno corrispondere ai lavoratori la retribuzione esclusivamente attraverso una banca o un ufficio postale, con una delle seguenti modalità:
-
bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
-
strumenti di pagamento elettronico;
-
pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
-
emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato.
Cordialimente.
Filomena Sammarco
Responsabile Ufficio Lavoro