OPZIONE DONNA
Questa possibilità di pensionamento anticipato (ma bisogna optare per il calcolo della pensione interamente contributivo) viene estesa alle lavoratrici che abbiano maturato entro il 31/12/2020 i necessari requisiti:
● Requisito contributivo: almeno 35 anni di contribuzione
● Requisito anagrafico: almeno 58 anni di età per le lavoratrici dipendenti ed almeno 59 anni di età per la autonome
● Finestra mobile da applicare: 12 mesi per le dipendenti e 18 mesi per la autonome
Viene, inoltre, fissata al 29/2/2021 la data entro la quale dovranno essere presentate le dimissioni per il personale scolastico a tempo indeterminato e delle AFAM – con riferimento all’istituto dell’opzione donna – con effetti dall’inizio dell’anno scolastico o accademico.
NONA SALVAGUARDIA
La manovra finanziaria 2021 torna, con numeri sostanzialmente ridotti, a mettere mano all’annosa questione dei lavoratori rimasti impigliati nella ragnatela creata dall’applicazione della cosiddetta legge Fornero. Ulteriori 2.400 lavoratori con specifiche caratteristiche, potranno accedere alla pensione con i requisiti previsti prima della riforma. I soggetti interessati sono:
● lavoratori autorizzati ai versamenti volontari in data anteriore al 04/12/2011 e che alla data del 06/12/2011 risultano avere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Condizione per usufruire del beneficio è il perfezionamento dei requisiti, ante Fornero, necessari a comportare la decorrenza della pensione entro il 06 gennaio 2022 (compresa finestra mobile);
● lavoratori autorizzati ai versamenti volontari in data anteriore al 04/12/2011 ancorché al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Condizione per usufruire del beneficio è il perfezionamento dei requisiti, ante-Fornero, necessari a comportare la decorrenza della pensione entro il 06 gennaio 2022 (compresa finestra mobile);
● lavoratori il cui rapporto sia cessato entro il 30/06/2012 per accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo stipulati entro il 31/12/2011, anche se hanno svolto attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo il 30/06/2012. Condizione per la salvaguardia è il raggiungimento dei requisiti, secondo la disciplina vigente prima dell’entrata in vigore della legge Fornero, utili ad ottenere la pensione con decorrenza entro il 06/01/2022 (compresa finestra mobile);
● lavoratori il cui rapporto sia cessato dopo il 30/06/2012 ed entro il 31/12/2012 per accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo stipulati entro il 31/12/2011, anche se hanno svolto attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo la cessazione. Condizioni per la salvaguardia è il raggiungimento dei requisiti, secondo la disciplina vigente prima dell’entrata in vigore della legge Fornero, utili ad ottenere la pensione con decorrenza entro il 06/01/2022 (compresa finestra mobile);
● lavoratori cosiddetti esodati che hanno risolto il rapporto di lavoro in maniera unilaterale nel periodo compreso tra l’01/01/2007 e il 31/12/2011, anche se dopo la cessazione hanno svolto attività non riconducibile ad attività da lavoro dipendete a tempo indeterminato. Condizioni per la salvaguardia è il raggiungimento dei requisiti, secondo la disciplina vigente prima dell’entrata in vigore della legge Fornero, utili ad ottenere la pensione con decorrenza entro il 06/01/2022 (compresa finestra mobile);
● lavoratori che nel corso dell’anno 2011 risultano essere in congedo straordinario per assistenza a figlio portatore di handicap in situazione di gravità che perfezionano i requisiti ante Fornero necessari a conseguire la decorrenza della pensione entro il 06/01/2022 (compresa finestra mobile);
● lavoratori a tempo determinato e lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato cessati dal lavoro tra il 1°gennaio 2007 e il 31/12/2011 che non si sono rioccupati a tempo indeterminato dopo tale data. Anche in questo caso bisogna maturare la decorrenza della pensione entro il 06/01/2022 compresa finestra mobile.
APE SOCIALE
Viene prorogata a tutto l’anno 2021 la sperimentazione dell’‟Ape sociale”, che consiste in un’indennità, corrisposta sino al raggiungimento del requisito per la pensione, a coloro che si trovino in particolari condizioni (disoccupazione involontaria, assistenza a soggetto portatore di handicap, invalidi al 74%, lavoratori che svolgono attività “gravose”).
Anche coloro, quindi, che si troveranno nelle predette condizioni nell’arco dell’anno 2021 potranno presentare domanda per il riconoscimento delle stesse entro il 31/3/2021 ovvero entro il 15/7/2021. Le domande presentate successivamente a tale data, ma comunque non oltre il 30/11/2021, saranno prese in considerazione solo in presenza delle risorse finanziarie necessarie.
PART-TIME VERTICALE
La norma prevede che per i contratti di lavoro a tempo parziale verticale e ciclico che siano in corso dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2021 (1° gennaio 2021) o che abbiano decorrenza iniziale successiva, il numero delle settimane da includere nel computo dell’anzianità utile ai fini del diritto al trattamento pensionistico si determini rapportando il totale della contribuzione annua al minimale contributivo settimanale; per i contratti di lavoro a tempo parziale già esauriti prima della suddetta data, il riconoscimento delle settimane in argomento è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell’interessato, corredata da idonea documentazione.
In ogni caso, i trattamenti pensionistici liquidati in base alla nuova norma non possono avere decorrenza anteriore alla suddetta data di entrata in vigore.
INDENNIZZO CESSAZIONE ATTIVITÀ COMMERCIALE
L’articolo 71 dispone che, dal 1° gennaio 2022, l’aliquota contributiva aggiuntiva prevista a carico degli iscritti alla Gestione degli esercenti attività commerciali presso l’INPS al fine di far fronte agli oneri derivanti dall’introduzione dell’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale, è dovuta nella misura dello 0,48 per cento, in luogo dello 0,09 per cento attuale.
Nel dettaglio, la suddetta contribuzione è destinata:
● per la quota dello 0,46 per cento, al finanziamento del Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale istituito per far fronte agli oneri derivanti dall’introduzione dell’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale;
● per la quota dello 0,02 per cento, alla Gestione degli esercenti attività commerciali.
Poiché per il 2021 non si e proceduto all’aggiornamento dell’aliquota contributiva in questione l’articolo in argomento consente il riconoscimento delle relative prestazioni mediante trasferimento a carico del bilancio dello Stato, di 167,1 milioni di euro per la medesima annualità al suddetto Fondo.
CONGEDO OBBLIGATORIO PAPÀ
Viene prorogata per il 2021 la possibilità di usufruire del congedo obbligatorio di paternità, confermandone la durata di sette giorni, come già disposto per il 2020 dalla normativa vigente. Nel dettaglio, la disposizione proroga per il 2021 il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente confermandone la durata di sette giorni.
Si dispone, inoltre, che anche per il 2021 il padre possa astenersi per un ulteriore giorno (in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima).
ASSEGNO DI NATALITÀ (CD. BONUS BEBÈ)
Si rinnova per il 2021 l’assegno di natalità (c.d. Bonus bebe) con le stesse modalità previste a normativa vigente.
Nello specifico si riconosce l’assegno per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 con le modalità previste dalla legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020), pertanto è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione.
CONGEDO OBBLIGATORIO DI PATERNITÀ
Viene prorogata per il 2021 la possibilità di usufruire del congedo obbligatorio di paternità, aumentandone la durata a 10 giorni per il 2021.
Nel dettaglio, la disposizione proroga per il 2021 il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente aumentando la durata a dieci giorni.
Si dispone, inoltre, che anche per il 2021 il padre possa astenersi per un ulteriore giorno (in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima).
ESONERO CONTRIBUTIVO PER CD E IAP
Viene previsto in favore dei giovani (infra40enni) coltivatori diretti e imprenditori agricoli l’esonero dal versamento del 100 per cento dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per un periodo di 24 mesi, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021.