Al via i rimborsi ai datori di lavoro per le sanzioni civili connesse all’omesso versamento dei contributi e premi per ciascun lavoratore non inferiori a 3.000 euro indipendentemente dalla durata dell’attività lavorativa accertata, versate in applicazione dell’art. 36 bis del D.L. 223/2006 (decreto Bersani). A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione, in tali casi dovrà essere applicata la norma previgente e sarà dovuta la differenza tra quanto versato e quanto dovuto.
L’INPS, con il messaggio n. 7280 del 2 dicembre 2015, ha fornito istruzioni in merito agli effetti della sentenza n. 254 del 13 novembre 2014 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 19.11.2014) con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 36 bis, comma 7, lettera a), del Decreto Legge n. 223/2006, convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, Legge n. 248/2006, nella parte in cui stabilisce che “l’importo delle sanzioni civili connesse all’omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore non può essere inferiore a 3.000 euro, indipendentemente dalla durata dell’attività lavorativa accertata”.