E’ tuttto un fiorire di sigle “naspi, dis-coll, asdi…..”
cambiano le l’indennità, aumenta la disoccupazione
Dal primo maggio 2015 cambiano le indennità per chi ha perso il lavoro. Il Governo ha completamente riformato il meccanismo degli ammortizzatori sociali lasciando invariata la sola indennità di disoccupazione agricola. Anche la cassa integrazione in deroga cambia e viene introdotto un sostegno economico specifico per i collaboratori iscritti alla gestione separata a scadenza con il 2015 vista la recente riforma del lavoro che ha di fatto cancellato questa forma di lavoro autonomo. Cambia momentaneamente (fino al 30 aprile) l’Aspi: per i lavoratori sotto i 50 anni il limite massimo di erogazione passa da 8 a 10 mesi, rimane un anno per i chi ha un età compresa tra 50 e 55 anni, mentre passa da 14 a 16 mesi per gli over 55.
Come già detto invece dal primo maggio l’Aspi sarà sostituita dalla Naspi (Nuova assicurazione sociale per l’impiego) per tutti i dipendenti, ad eccezione di quelli pubblici a tempo indeterminato e degli operai agricoli. La durata massima della Naspi sarà di 2 anni (uno e mezzo dal 2017). Non seguirà più il parametro dell’età del lavoratore ed il limite di importo sale a € 1.300. La riduzione dopo i primi mesi sarà del 3% (ora 15%). La Naspi potrà essere richiesta dal lavoratore che ha perso involontariamente il lavoro e che è in stato di disoccupazione, ma anche dal lavoratore che si è dimesso per giusta causa o in caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Cambiano anche i requisiti, il lavoratore deve avere nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno 13 settimane di contributi e 30 giornate di lavoro effettivo o equivalenti, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione. L’importo dell’indennità verrà determinato considerando la retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni utili, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il coefficiente 4,33. La domanda per richiedere la Naspi dovrà essere presentata entro il 68° giorno di cessazione del rapporto di lavoro, e spetterà a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda. Il pagamento sarà mensile, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni, senza considerare eventuali periodi durante i quali sono stati erogati “sussidi” simili.
LA DIS-COLL
Indennità anche per i collaboratori (a scadenza)
La riforma del lavoro ha cancellato dall’ordinamento italiano le attività di collaborazione anche a progetto, ma il Governo ha previsto, solo per il 2015, un’indennità specifica per i collaboratori che hanno perso il lavoro nel
2014. E’ la Dis-Coll, l’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata anche a progetto. Sono esclusi solo gli amministratori, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata Inps, non pensionati e privi di partita IVA, che hanno perduto involontariamente il lavoro. Per accedere all’indennità è necessario rispettare i seguenti requisiti:
– stato di disoccupazione al momento della presentazione della domanda;
– almeno 3 mesi di contributi nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno precedente, alla cessazione dell’attività, un mese di contributi oppure un rapporto di collaborazione di durata pari almeno ad un mese e che ha dato prodotto un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contributi, nell’anno precedente.
L’indennità è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati, prodotto nell’anno in cui si è verificata la cessazione dal lavoro, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi.
La durata non può in ogni caso essere superiore a 6 mesi, ed è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo compreso dal 1° gennaio dell’anno precedente la cessazione dell’attività, alla stessa data di cessazione.
….e dopo la Naspi?
per alcuni ci può essere …… l’Asdi!
Alla fine del periodo coperto dalla nuova indennità di disoccupazione Naspi, qualora il lavoratore è ancora disoccupato ed in particolari condizioni di disagio economico, potrà richiedere l’Asdi. Anche questa indennità entrerà in vigore dal 1 maggio 2015. Nel primo anno di applicazione l’Asdi, verrà riservata ai contribuenti disoccupati facenti parte di nuclei familiari con minorenni, ed ai lavoratori prossimi al pensionamento, ma che non abbiano maturato i requisiti per la pensione.
L’indennità verrà erogata mensilmente per una durata massima di 6 mesi. L’ammontare dell’indennità è pari al 75% dell’ultima indennità Naspi percepita, e comunque, in misura non superiore all’importo dell’assegno sociale. Il pagamento sarà comunque condizionata all’adesione ad un progetto personalizzato, predisposto dai competenti servizi per l’impiego, contenente specifici impegni in termini di ricerca di lavoro, di disponibilità a partecipare ad iniziative di orientamento e formazione, dall’accettazione di adeguate proposte di lavoro.