I termini per l’accertamento delle imposte dirette e Iva vengono modificati dalla Legge di Stabilità 2016. Soppresso il raddoppio dei termini per le fattispecie più gravi.
La Legge di Stabilità 2016 riscrive l’art. 57/633 sull’IVA e l’art. 43/600 per le imposte sui redditi modificando i termini per l’accertamento in relazione alle diverse fattispecie.
Piu’ precisamente per quanto riguarda l’Iva viene previsto l’ampliamento dei termini:
– cinque anni invece degli attuali quattro successivi a quello in cui è stata presentazione la dichiarazione per la notifica di avvisi relative alle rettifiche e agli accertamenti induttivi ;
– sette anni invece degli attuali cinque anni, decorrenti dall’anno in cui la dichiarazione si sarebbe dovuta presentare, nel caso di omessa dichiarazione o presentazione di dichiarazione nulla, che vengono equiparate;
Per le imposte dirette analogamente a quanto previsto per l’iva i termini dell’accertamento vengono cosi’ modificati:
– cinque anni dall’anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata presentata per gli accertamenti conseguenti a rettifiche o ad accertamenti induttivi;
– sette anni dall’anno successivo a quello in cui la dichiarazione doveva essere presentata nel caso di omessa dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla;
Entro i termini previsti l’accertamento puo’ essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell’Agenzia delle entrate.
I nuovi termini di accertamento si applicano agli avvisi che decorrono dal periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016; per i periodi di imposta precedenti rimangono in vigore le disposizioni vigenti che prevedono la notifica degli avvisi di accertamento entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, ovvero nei casi di omessa presentazione di dichiarazione o di sua nullità entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto esser presentata.
Viene eliminata la norma che raddoppia i termini per l’accertamento nel caso di violazione che comporti obbligo di denuncia per uno dei reati tributari previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, la norma continua ad applicarsi per gli accertamenti precedenti il 2016.
Vengono fatte salve le modifiche in tema di voluntary disclosure sul raddoppio dei termini, già oggetto di modifica con il decreto sull’abuso del diritto