Con Decreto 11 dicembre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2015, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, la nuova misura del saggio degli interessi legali è fissata allo 0,2% in ragione d’anno.
Tale variazione influisce sulla determinazione degli interessi dovuti dal contribuente al fine di regolarizzare, mediante l’istituto del ravvedimento operoso, le omissioni/irregolarità commesse in sede di versamento dei tributi.
Di conseguenza, il tasso di interesse legale passerà dallo 0,5% (misura in vigore fino al 31 dicembre 2015) allo 0,2% a decorrere dal 1°gennaio 2016.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
La modifica in esame influisce sulla determinazione degli interessi dovuti al fine di regolarizzare, mediante l’istituto del ravvedimento operoso, le omissioni/irregolarità commesse in sede di versamento dei tributi.
Pertanto, Nell’ipotesi in cui il ravvedimento operoso effettuato nel 2016 si riferisca a violazioni commesse nel 2015, gli interessi devono essere calcolati facendo riferimento al tasso applicabile in ciascuna annualità:
• 0,5% fino al 31 dicembre 2015
• 0,2% dal 1° gennaio 2016.