ESENZIONE IRAP AGRICOLTURA – Finanziaria 2016 – commi da 70 a 73
È confermata l’abrogazione della lett. d) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. n. 446/97 e l’inserimento al successivo comma 2 della nuova lett. c-bis), a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015 (in generale dal 2016), ai sensi della quale sono esenti IRAP gli esercenti attività agricole ex art. 32, TUIR.
L’esenzione IRAP è riconosciuta anche:
alle cooperative e loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell’interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali equiparati agli imprenditori agricoli dall’art. 8, D.Lgs. n. 227/2001;
alle cooperative e loro consorzi di cui all’art. 10, DPR n. 601/73 (società cooperative agricole e loro consorzi i cui redditi, derivanti dall’allevamento di animali con mangimi ottenuti per almeno un quarto dai terreni dei soci nonché mediante la manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti prevalentemente dai soci esenti IRES).
Conseguentemente sono eliminati i richiami alle “imprese agricole” attualmente presenti nelle disposizioni relative alla base imponibile IRAP (art. 4, comma 2) e al VAP (artt. 9, comma 1 e 12, comma 2), nonché all’aliquota ridotta prevista per detti soggetti (artt. 45, comma 1 e 1, comma 238, Legge n. 244/2007). Merita evidenziare che resta ferma la soggettività IRAP per le attività di agriturismo e di allevamento e per le attività connesse rientranti nell’art. 56-bis, TUIR, per le quali continua ad applicarsi l’aliquota ordinaria.