Il Piemonte tornerà in zona gialla da lunedì 26 aprile. La nuova classificazione varrà per tutte le province tranne Cuneo.
La Granda diventerà gialla da giovedì 29 aprile, in modo da completare il periodo di permanenza in arancione di 14 giorni previsto dalle indicazioni nazionali.
Zona Gialla
Commercio extra ristorazione
Non sono previste limitazioni alle categorie di beni vendibili. Nei festivi e prefestivi sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione di farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.
Ingresso regolamentato e scaglionato in proporzione alla relativa superficie aperta al pubblico, distanza interpersonale di almeno 1 metro, pulizia e igiene ambientale almeno 2 volte al giorno e in funzione dell’orario di apertura, adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria. È obbligatorio esporre un cartello che indichi il numero massimo di persone che possono essere contemporaneamente presenti all’interno dei locali. Uso obbligatorio di mascherine e guanti per i lavoratori e del gel per disinfettare le mani e dei guanti monouso. Ove possibile, individuare percorsi diversi per entrate e uscite.
Spostamenti
Ci si può spostare liberamente all’interno della regione gialla e tra regioni gialle. Lo spostamento in zone rosse arancioni sarà consentito solo se vaccinati (con doppia dose), guariti dal Covid o con certificato di tampone negativo (rapido o molecolare) fatto nelle ultime 48 ore, a meno che lo spostamento non sia dovuto a ragioni di necessità, lavoro o urgenze. Il pass vaccinale serve solo per chi si muove verso queste zone.
Seconde case
Il ritorno alla seconda casa è consentito anche se in zona arancione o rossa a patto che ci si sposti con il solo nucleo familiare convivente e che la casa non sia abitata da altri. Se non si è vaccinati o guariti da Covid, non sarà necessario avere un tampone negativo per tutta la famiglia per poter fare rientro nella seconda casa, a meno di ordinanze locali. La Valle d’Aosta deciderà oggi se se prorogare l’ordinanza che vieta l’ingresso nella Regione anche ai proprietari di seconde case.
Ristoranti e bar
Riaprono a pranzo e cena (fino alle 22), ma solo all’aperto, in base alle nuove regole della zona gialla. È consentito solo il servizio al tavolo (oltre all’asporto fino alle 22 e al delivery senza limitazioni), per non più di 4 persone al tavolo, con deroghe per le famiglie numerose. Non è consentito il servizio al bancone: chi non vuole sedersi potrà portare via e consumare lontano dal locale.
Attività culturali, Eventi, Cerimonie, Riunioni
Le funzioni religiose con la presenza di persone si possono svolgere, purché nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo con le rispettive confessioni.
Sono consentite tumulazioni e sepolture rispettando la distanza interpersonale di un metro tra le persone che vi assistono ed evitando ogni forma di assembramento.
È fortemente consigliato svolgere riunioni e assemblee in modalità a distanza. Laddove non sia possibile, per lo svolgimento in presenza occorre rispettare le disposizioni in materia di distanziamento sociale e uso dei dispositivi di protezione individuale.
Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica e a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento.
Uffici pubblici
Nella direttiva n. 2/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione si evidenzia che le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico, fermo restando quanto detto nella stessa direttiva relativamente alle attività indifferibili, sono prioritariamente garantite con modalità telematica o comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici (ad es. appuntamento telefonico o assistenza virtuale). Nei casi in cui il servizio non possa essere reso con le predette modalità, gli accessi nei suddetti uffici devono essere scaglionati, anche mediante prenotazioni di appuntamenti. Le amministrazioni curano che venga effettuata un’accurata disinfezione delle superfici e degli ambienti e che sia mantenuta un’adeguata distanza tra gli operatori pubblici e l’utenza.
Attività produttive, professionali e servizi
È obbligatorio utilizzare strumenti di protezione individuale per i professionisti in studio. L’obbligo sussiste nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private, e quindi anche negli studi professionali, ad eccezione dei casi in cui l’attività si svolga individualmente e sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.
Diversamente, occorre sempre utilizzare gli strumenti di protezione individuale.
Mascherine (dispositivi di protezione delle vie respiratorie)
Le mascherine devono essere obbligatoriamente indossate sia quando si è all’aperto, sia quando si è al chiuso in luoghi diversi dalla propria abitazione, fatta eccezione per i casi in cui è garantito l’isolamento continuativo da ogni persona non convivente.
L’obbligo non è previsto per:
– bambini sotto i 6 anni di età;
– persone che, per la loro invalidità o patologia, non possono indossare la mascherina;
– operatori o persone che, per assistere una persona esente dall’obbligo, non possono a loro volta indossare la mascherina (esempio: chi debba interloquire nella L.I.S. con non udente).
Inoltre, non è obbligatorio indossare la mascherina, sia all’aperto che al chiuso:
– mentre si effettua l’attività sportiva;
– mentre si mangia o si beve, nei luoghi e negli orari in cui è consentito;
– quando si sta da soli o esclusivamente con i propri conviventi.
È comunque fortemente raccomandato l’uso delle mascherine anche all’interno delle abitazioni private, in presenza di persone non conviventi.
È fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nelle situazioni previste.