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AVVIATI GLI AIUTI PER L’AMMASSO PRIVATO DELLE CARNI SUINE

AVVIATI GLI AIUTI PER L’AMMASSO PRIVATO DELLE CARNI SUINE

Scritto in: Tecnico|18 Gennaio 2016

Silvestro Renato

Chiediamo a Silvestro Renato, suinicoltore, responsabile GIE zootecnia della Cia, informazioni sugli aiuti per l’ammasso privato delle carni suine. “Anche in dicembre – informa Silvestro – il prezzo medio mensile dei suini da macello di 156-176 Kg ha registrato una contrazione per cui, stante il persistere della difficile situazione del mercato che compromette la stabilità finanziaria di molte aziende, per cercare di ristabilire l’equilibrio del mercato e consentire la ripresa dei prezzi, Bruxelles ha ritenuto necessario “ritirare temporaneamente dal mercato le carni suine, concedendo aiuti all’ammasso privato e fissandone anticipatamente l’importo”. Dal 4 gennaio di quest’anno si possono presentare le domande di aiuto.

Quando scatta il provvedimento di ammasso e come funziona?
La UE decide l’apertura di ammasso privato suini quando prezzo medio di mercato comunitario delle carcasse di suino, determinato in base ai prezzi rilevati sui mercati rappresentativi di ogni Stato membro ponderati mediante coefficienti fissati da UE “che riflettono la consistenza relativa del patrimonio suinicolo di ogni Stato membro” risulta inferiore a 103% del prezzo di riferimento “ed è prevedibile che si mantenga a tale livello”. Gli interessati devono inviare ad AGEA ( e copia al Servizio Decentrato Agricoltura), la domanda di aiuto ad ammasso privato con firma autenticata, specificando il tipo di prodotto oggetto di contratto di ammasso con relativo codice, la quantità di prodotto da ammassare superiore a 10 t. per prodotti disossati e 15 t. per gli altri prodotti, il luogo dove è dsuinietenuto il prodotto in ammasso, il periodo di ammasso (90-120-150 giorni). Devono impegnarsi a conferire entro 28 giorni dall’accettazione della domanda AGEA carni fresche, ottenute da animali allevati nella CE negli ultimi 2 mesi, macellati da non più di 10 giorni, conservati allo stato congelato, effettuare pesatura prodotto allo stato fresco o refrigerato, non mettere in vendita prodotto ammassato, né sostituirlo o spostarlo per l’intera durata del periodo di ammasso, mantenendone inalterate le caratteristiche, consentire l’accesso agli impianti di stoccaggio ai funzionari del Servizio Decentrato Agricoltura.

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