Intendo vendere un appezzamento di terreno che è confinante con i terreni di cui è proprietario un imprenditore che esercita l’attività agrituristica.
Quest’ultimo può esercitare la prelazione agraria?
La Legge 20 febbraio 2006 n. 96 definisce come attività agrituristica l’attività di ricezione e ospitalità esercitata dagli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 C.C., anche nella forma di società di capitali o di persone attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con l’attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento animali.
Rientrano tra le attività agrituristiche:
a) Dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
b) Somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri o da prodotti delle aziende agricole della zona;
c) Organizzare degustazioni di prodotti aziendali;
d) Organizzare attività ricreative, culturali, didattiche, di pratiche sportive, nonché escursionistiche per la valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.
L’attività agrituristica che, è definita dalla legge, è esercitata da imprenditori agricoli attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione e di complementarietà rispetto all’attività di coltivazione del fondo.
La norma che definisce l’attività agrituristica prevede in sostanza l’esistenza di due requisiti: uno di carattere oggettivo e l’altro soggettivo.
Il primo attraverso un rinvio all’art. 2135 C.C. (che è la norma che definisce chi è l’imprenditore agricolo).
Il secondo nella specificazione che tale attività deve avvenire attraverso l’utilizzazione dell’azienda agricola.
La giurisprudenza si è orientata nel senso di stabilire che l’attività di agriturismo, essendo diversa dalla normale attività di coltivazione del fondo è estranea al contratto di affitto di fondo rustico.
Quindi viene meno la condizione soggettiva prevista dalla legge secondo cui solo il coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale può esercitare il diritto di prelazione agraria previsto dall’art. 8 Legge 590/65 come modificato dalla Legge 817/71.
Infatti chi esercita l’attività agrituristica è si un imprenditore, ma un imprenditore che esercita un’attività in cui non è prevalente la coltivazione del fondo, ma l’attività prevalente ha natura commerciale.
Quindi si può affermare che nel caso di specie non sussiste alcun diritto di prelazione agraria sui fondi che lei intende vendere.
A cura dell’avvocato Giovanni Aimar