Sono erede, unitamente a mio fratello, di alcuni appezzamenti di terreno, morendo dismessi da mio zio.
Mio fratello maggiore ha redatto una scrittura che divide il compendio ereditario in due lotti.
La scrittura è stata da me sottoscritta.
Io, però, ritengo che il lotto che è stato assegnato a mio fratello sia di valore superiore di molto al lotto a me assegnato.
Posso ancora rimediare all’errore che ho fatto sottoscrivendo la scrittura?
Lei può chiedere la rescissione del contratto per lesione.
L’art. 763 C.C. recita testualmente: “La divisione può essere rescissa quando taluno dei coeredi prova di essere stato leso oltre il quarto.
La rescissione è ammessa anche nel caso di divisione fatta dal testatore, quando il valore dei beni assegnati ad alcuno dei coeredi è inferiore di oltre un quarto all’entità della quota ad esso spettante.
L’azione si prescrive in due anni dalla divisione.”
Per cautelarsi dovrà scrivere immediatamente una raccomandata a suo fratello in cui segnala l’avvenuta sproporzione (comunque oltre il quarto) del valore del lotto a lei assegnato rispetto a quello assegnato a suo fratello, ciò ai fini interruttivi della prescrizione, in quanto la legge prevede la prescrizione breve di due anni.
La consiglio poi di rivolgersi ad un tecnico affinché rediga una perizia estimatoria dei beni oggetto di divisione, evidenziando la lesione.
Se suo fratello, a fronte degli accertamenti da lei effettuati, insisterà nel ritenere valida e legittima la scrittura privata di divisione, lei potrà agire giudizialmente chiedendo la rescissione del contratto.
“Nell’azione di rescissione ex art. 763 C.C. la lesione oltre il quarto tra le quote dei condividenti deve sussistere ed essersi verificata al momento della divisione.
Deve considerarsi definitiva la divisione – cioè l’attribuzione delle quote, con conseguente rilevanza in tale sede della lesione – effettuata con scrittura privata, pur quando la stessa necessiti di un’ulteriore formalizzazione in atto pubblico, in funzione della trascrizione e delle volture catastali.
In tal caso è inammissibile l’azione di rescissione per lesione, ex art. 763 C.C., proposta non contro la scrittura privata, cioè contro l’atto di divisione, ma contro il successivo atto di formalizzazione della stessa, poiché la denuncia di lesione oltre il quarto deve avere come necessario oggetto l’atto di divisione che attribuisce in modo definitivo le quote a ciascun condividente e non già l’atto di regolarizzazione della già avvenuta divisione.”
(Cass. 29 marzo 2001 n. 4635)
Il rimedio della rescissione per lesione trova il suo fondamento nel principio di eguaglianza che in tema di divisione deve essere rigorosamente rispettato.
I tempi per proporre l’azione sono, però, brevi.
A cura dell’avvocato Giovanni Aimar