Informa il responsabile di zona della Cia di Cuneo, Paolo Ambrogio
E’ stata pubblicata, di recente, una interessante sentenza della Corte della Cassazione sulla prelazione e riscatto del fondo confinante. La vicenda è questa: Tizio aveva chiamato in giudizio Caio per esercitare il riscatto di un terreno agricolo che Caio aveva acquistato e che era vicino al suo. Caio si era difeso sostenendo che i fondi non erano confinanti, che mancava il necessario requisito della contiguità dei fondi per la presenza, lungo il confine, di un canale di uso pubblico. Il Tribunale aveva dato ragione a Tizio rilevando che non vi erano elementi idonei ad interrompere la confinanza tra i fondi. La Corte di Appello aveva riformato la sentenza ritenendo invece che la confinanza risultava esclusa dalla presenza del canale utilizzato da molti utenti. La sentenza della Corte d’Appello è stata impugnata da Tizio davanti alla Corte di Cassazione con l’argomentazione che il fosso posto lungo il confine non poteva essere idoneo ad escludere la contiguità fra i fondi: perché esso non risultava dalla mappa catastale, era di proprietà privata (di tutti i frontisti) ed assolveva ad una funzione di mera irrigazione interna tra i fondi. La Cassazione ha respinto tale motivo di impugnazione argomentando che, secondo il consolidato suo orientamento, la confinanza si identifica con una “contiguità fisica e materiale, per contatto reciproco lungo la comune linea di demarcazione” che risulta esclusa in presenza di elementi comunque idonei a determinare una soluzione di continuità fra i fondi. Con riferimento alla presenza di fossati o canali, la Cassazione ha affermato che debbono considerarsi confinanti … due fondi anche se separati da un canale di scolo delle loro acque, ove …. questo canale debba presumersi comune, ai sensi dell’art. 897 cod. civ., mentre non ricorre la confinanza qualora i due fondi siano separati da un pubblico canale che non abbia le caratteristiche di un semplice fosso. Secondo la Cassazione non è determinante che il canale alle volte sia in secca né che lo stesso non sia incluso nell’elenco delle acque demaniali. Quello che è determinante è la presenza di elementi che valgano ad attribuire al canale una funzione ulteriore rispetto a quella di mera raccolta delle acque di scolo dei fondi da esso delimitati e consentano di riconoscergli una destinazione irrigua estesa anche ad altri fondi, in modo da attribuirgli una vocazione pubblica. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di Tizio decidendo che un canale di quelle caratteristiche faceva venire meno il requisito della contiguità dei fondi e quindi impediva l’esercizio del riscatto da parte di Tizio. Tizio non aveva il diritto di prelazione in quanto era proprietario del fondo vicino ma non confinante con quello venduto proprio per la presenza di quel canale.