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Pensioni “OPZIONE DONNA”

Pensioni “OPZIONE DONNA”

Scritto in: Patronato|25 Settembre 2014

Al momento nessuna proroga e estensione – anzi interpretazione restrittiva da parte dell’Inps.

L’INPS, con le circolare 35 e 37 del 2012, ha dato un’interpretazione “restrittiva” dell’art. 1 comma 9 della legge 243/2004 (legge Maroni).
L’articolo interessato prevede per le donne di poter beneficiare del pensionamento anticipato al compimento dei 57 anni se lavoratrice dipendente o a 58 anni se lavoratrice autonoma, con almeno 35 anni di contribuzione optando però per il calcolo della pensione interamente col sistema contributivo.
L’INPS, nella sua interpretazione, intende per “diritto di accesso” non solo i requisiti di età e di contribuzione, ma anche, e qui l’intoppo, l’effettiva decorrenza della pensione.
Pertanto, dovendo tenere conto anche della “finestra” di 12 (se lavoratrice dipendente) o 18 mesi (se lavoratrice autonoma) da conteggiare dal momento del raggiungimento di tutti i requisiti, bisogna fare molta attenzione a quando si maturino i requisiti di età e di contribuzione e da questa data conteggiare i mesi di “finestra”.
A ciò occorre aggiungere il problema legato all’età, ovvero bisogna aggiungere all’età – il previsto aumento dell’aspettativa di vita fissato in 3 mesi – per cui il requisito dell’età diventa 57 anni e tre mesi per le lavoratrici dipendenti e di 58 anni e tre mesi per le lavoratrici autonome.
Alcuni esempi chiarificatori di diritto all’”opzione donna”:

Lavoratrice con solo contribuzione lavoro dipendente INPS
– Data di nascita entro il 31 agosto 1957 (dopo tale data no diritto)
– 35 (o più) anni di contributi entro il 30 novembre 2014.
Siccome nella gestione INPS, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione di TUTTI i requisiti, chiaramente a seguito di presentazione di domanda, nel nostro caso – LIMITE oltre il quale NON sussiste più il diritto -, i requisiti: età (anni 57 + mesi 3 aspettativa di vita) + contribuzione (anni 35 o più), sarà il 30 novembre 2014 poiché per effetto della “finestra” di dodici mesi la decorrenza della pensione sarà il 1° dicembre 2015 (ovvero entro il 31 dicembre 2015 come prevede la legge).


Lavoratrice con contribuzione da lavoro autonomo
– Data di nascita entro il 29 febbraio 1956 (dopo tale data no diritto)
– 35 (o più) anni di contributi entro il 31 maggio 2014
Siccome nella gestione INPS, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione di TUTTI i requisiti, chiaramente a seguito di presentazione di domanda, nel nostro caso – LIMITE oltre il quale NON sussiste più il diritto -, i requisiti: età (anni 58 + mesi 3 aspettativa di vita) + contribuzione (anni 35 o più), sarà il 31 maggio 2014 poiché per effetto della “finestra” di dodici mesi la decorrenza della pensione sarà il 1° dicembre 2015 (ovvero entro il 31 dicembre 2015 come prevede la legge).


Lavoratrice iscritta exINPDAP (Pubblico Impiego)
– Data di nascita entro il 30 settembre 1957 (dopo tale data no diritto)
– 35 (o più) anni di contributi entro il 30 dicembre 2014 Siccome nel settore pubblico exINPDAP, a differenza che nel privato, la pensione decorre dal primo giorno successivo a quello di maturazione di TUTTI i requisiti, chiaramente a seguito di presentazione di domanda, nel nostro caso – LIMITE oltre il quale NON sussiste più il diritto -, i requisiti: età (anni 57 + mesi 3 aspettativa di vita) + contribuzione (anni 35 o più), sarà il 30 dicembre 2014 poiché per effetto della “finestra” di dodici mesi la decorrenza della pensione sarà il 31dicembre 2015 (ovvero entro il 31 dicembre 2015 come prevede la legge).


Lavoratrice della scuola iscritta exINPDAP
– Data di nascita entro il 30 settembre 1957 (dopo tale data no diritto)
– 35 (o più) anni di contributi entro il 31 dicembre 2014 Siccome nel settore della scuola exINPDAP, a differenza che nel privato, la pensione decorre dal 1° settembre successivo a quello dell’anno di maturazione di TUTTI i requisiti, chiaramente a seguito di presentazione di domanda, nel nostro caso – LIMITE oltre il quale NON sussiste più il diritto -, i requisiti: età (anni 57 + mesi 3 aspettativa di vita) + contribuzione (anni 35 o più), sarà il 31 dicembre 2014 poiché per effetto della “finestra” di dodici mesi la decorrenza della pensione sarà il 31dicembre 2015 (ovvero entro il 31 dicembre 2015 come prevede la legge).

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