PROROGA AL 31 MARZO 2016 DEI CERTIFICATI DI ESENZIONE TICKET PER REDDITO E01, E03, E04, E05
Al fine di evitare disagi agli assistiti, la Regione Piemonte, ha prorogato al 31 marzo 2016 la validità dei certificati di esenzione ticket sia per la spesa specialistica che per la spesa farmaceutica riguardanti le seguenti categorie:
- E01 cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a €uro 36.151,98
Attenzione: il minore al compimento del sesto anno non può più usufruire di tale esenzione - E03 titolari di pensione o assegno sociale e loro familiari a carico
- E04 titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant’anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a €uro 8.263,31, incrementato fino a €uro 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori €uro 516,46 per ogni figlio a carico.
Confermata anche fino al 31 marzo 2016, la validità dei certificati di esenzione per la sola spesa farmaceutica per il seguente codice:
- E05 residenti in Piemonte di età compresa tra i 6 e i 65 anni appartenenti a nuclei familiari con reddito complessivo lordo inferiore a €uro 36.151,98
Esenzione CODICE E02 con scadenza al 31 marzo 2015 – Cosa fare?
L’avente diritto (disoccupato, iscritto al Centro per l’Impiego – non in cerca di un primo lavoro, e suoi familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a €uro 8.263,31, incrementato fino a €uro 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori €uro 516,46 per ogni figlio a carico) deve rinnovarlo, recandosi presso uno degli sportelli di “Scelta/Revoca” delle sedi territoriali dell’ASL o inviando relativa autocertificazione sul reddito, compilata e sottoscritta, tramite persona di fiducia munita di documento di identità del sottoscrittore. (Riferimento al reddito complessivo familiare lordo dell’anno precedente).
UTILIZZO dell’ESENZIONE TICKET
Il certificato dovrà essere esibito al Medico di famiglia o ad altro Medico prescrittore che dovrà provvedere a trascrivere il codice di esenzione sulla ricetta.
ATTENZIONE
Si precisa che, in caso di eventuale perdita dei requisiti reddituali che danno diritto all’esenzione, l’assistito è tenuto a darne tempestiva comunicazione all’ASL per la cessazione del diritto all’esenzione e, comunque, a non avvalersi più di tale diritto e, pertanto, a non utilizzare più il certificato di esenzione per reddito.
Eventuali abusi di utilizzo del certificato di esenzione, in carenza dei requisiti prescritti dalla legge, comporta responsabilità amministrative e penali, di cui all’art. 75 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..
La scadenza della proroga potrà essere anticipata nel momento in cui verranno attivate le funzionalità che consentono al cittadino la presentazione on line delle autocertificazioni per le esenzioni per reddito.
La scadenza della proroga potrà essere anticipata anche qualora entrino in vigore le disposizioni normative relative ai nuovi Livelli Essenziali di Assistenza, al momento in via di definizione a livello nazionale, che prevedono il riferimento a situazioni reddituali/patrimoniali risultanti dai modelli ISEE.