In applicazione di quanto disposto dall’articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, i titolari di pensione con decorrenza compresa entro l’anno 2015, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo, sono tenuti a dichiarare entro il 30 settembre 2016, data di scadenza della dichiarazione dei redditi dell’anno 2015, i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell’anno 2015.
I titolari di pensione NON soggetti al divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, quindi non soggetti alla dichiarazione sono:
– i titolari di pensione e assegno di invalidità con decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;
– i titolari di pensione di vecchiaia ;
– i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo, in quanto dal 1 gennaio 2009 tale pensione è totalmente cumulabile con i redditi da lavoro, per effetto dell’articolo 19 del d.l. 25.6.2008, n. 112 convertito in legge 6.8.2008, n. 133;
– i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, in quanto dal 1° gennaio 2009 tali prestazioni sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro;
– i titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni. Si precisa che ai fini dei 40 anni è utile anche la contribuzione relativa a periodi successivi alla decorrenza della pensione, purché già utilizzata per la liquidazione di supplementi.
Tutti gli altri pensionati – non rientranti nella suindicata casistica – entro il 30 settembre devono produrre all’INPS il Modello 503AUT debitamente compilato.